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CORONAVIRUS - PROVVEDIMENTI DEL 26 MARZO 2020

  • Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.
  • Le disposizioni previste sono in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, e sono state condivise con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

CORONAVIRUS - INFORMAZIONE IMPORTANTE DEL SINDACO

IN ACCORDO CON LA PREFETTURA I CITTADINI DI FUSINE POSSONO RAGGIUNGERE IL SUPERMERCATO PIU' VICINO PER FARE LA SPESA ANCHE SE QUESTO COMPORTA USCIRE DAL COMUNE DI RESIDENZA. SI DA' PRIORITA' AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL PAESE E IL CONSIGLIO E' QUELLO DI PROVVEDERE A FARE LA SPESA CHE SODDISFI IL FABBISOGNO PER PIU' GIORNI.

EVITARE DI USCIRE DI CASA RIMANE LA PRIORITA' PER TUTELARE SE STESSI E GLI ALTRI DAL CONTAGIO.

Leggi il comunicato

 

CORONAVIRUS - DECRETO CON RESTRIZIONI FINO AL 25 MARZO 2020

In data 20 marzo 2020 è stato pubblicato il nuovo Decreto, di seguito la sintesi:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto
da consiunarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o
seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,
comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Leggi il decreto qui

 

 

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